Tutte le donne che aspettano un figlio hanno diritto per legge ad un assegno di maternità durante il periodo di inoccupazione che va dagli ultimi due mesi prima del parto ai tre mesi successivi. Il decreto legislativo n. 151 26/03/2001 regola le norme a tutela della maternità e paternità.
Esistono tre differenti forme di contributo alle future mamme:
– L’assegno di maternità erogato dall’ Inps alle madri lavoratrici
– L’ assegno di maternità, sempre erogato dall’Inps alle madri non lavoratrici
– L’ assegno di maternità erogato dal Comune.
Assegno per madri lavoratrici
E’ una indennità spettante alle madri occupate, pagata dall’Inps in sostituzione al salario erogato dall’azienda durante l’assenza per gravidanza e puerperio. Spetta a tutte le madri, anche adottive o affidatarie, e, in alcune condizioni, anche al padre, qualora la madre sia impossibilitata a beneficiarne.
Spetta a tutte le donne dipendenti che hanno un rapporto di lavoro, e alle disoccupate qualora il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo rapporto di lavoro, o oltre i 60 giorni in caso di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione.
Per le lavoratrici domestiche è necessario che abbiano versato almeno un anno di contributi nei due precedenti alla gravidanza, o sei mesi nel precedente anno, mentre le parasubordinate devono contare un minimo di tre mesi di occupazione nei 12 precedenti.
Le lavoratrici agricole che vogliano fruire dell’assegno di maternità devono avere effettuato un minimo di 51 giornate di lavoro nell’anno precedente.
Le lavoratrici autonome dovranno essere iscritte negli elenchi di commercianti o artigiani.
Le donne disoccupate, che negli ultimi due anni abbiano lavorato e che non abbiano maturato il diritto alla indennità di disoccupazione, potranno godere dell’indennità di maternità se il congedo è inniziato nei 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, sempre che abbiano versato 26 contributi settimanali nei due anni precedenti.
Anche in caso di interruzione di gravidanza, verificatasi dopo 180 giorni dall’inizio la donna ha diritto a ricevere congedo e indennità per maternità, a meno che lei stessa si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.
Alle donne lavoratrici spetterà l’indennità per i cinque mesi di astensione obbligatoria, oppure un periodo non superiore ad 11 mesi, complessiva per i due genitori, se si vuole fruire di astensione facoltativa, spettante nei primi otto anni di vita del bambino.
L’importo dell’assegno di maternità è pari all’80% del salario della lavoratrice, salvo poi essere aumentata fino al 100% a seconda del CCNL a cui l’azienda fa riferimento per l’inquadramento dei lavoratori.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro in busta paga, salvo che per alcune categorie pagate direttamente dall’Inps, quali
– Lavoratrici stagionali
– Operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
– Lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
– Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
– Lavoratrici disoccupate o sospese.
In caso di lavoratrici libere professioniste, esse possono avvalersi dell’assegno di maternità qualora risultino accreditate alla gestione separata almeno 3 contributi mensili, ma a patto che esse non svolgano la professione nei cinque mesi di astensione dichiarata.
Nel caso di lavoratrici autonome come artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, che siano iscritte alla propria gestione spetterà un assegno pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente per legge.
La domande per l’astensione e l’assegno di maternità va compilata oramai esclusivamente on-line, tramite il sito dell’Inps o attraverso Patronati e Caf.
Le indicazioni sono reperibili sul sito www.inps.it alla voce “maternità”.
Assegno di maternità dello Stato
Esiste poi l’assegno di maternità dello stato, che può essere richiesto dalla madre (o dal padre) residente e cittadina italiana o europea (o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno) erogato qualora esistano almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo tra 18 r 9 mesi precedenti il parto (o l’ingresso in famiglia in caso di adozione).
Anche in questo caso la domanda va presentata all’Inps entro 6 mesi dalla nascita del bambino.
L’importo spettante varia di anno in anno, ed è consultabile sempre sul sito dell’Inps (ad esempio per il 2010 era pari a 1.916,22 euro).
Assegno di maternità dei comuni
L’assegno di maternità dei comuni è una erogazione a sostegno della famiglia stabilita per legge, e spettante a tutte le madri, stanziata dal comune di residenza.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti salvo il diritto a percepire un’eventuale quota a differenza degli altri spettanti.
L’assegno è erogato a tutte le cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.
L’assegno è stabilito in autonomia dai comuni alle madri che ne facciano richiesta.
La domanda andrà dunque presentata al proprio comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione).
L’importo verrà erogato per 5 mensilità, e anche questo cambia annualmente, e a seconda dei redditi risultanti dall’indicatore della situazione economica (ISE) delle madri che ne hanno fatto richiesta.