Nonostante le diverse alternative di privacy che l’utente può impostare sul proprio profilo, postare foto su facebook equivale a renderle pubbliche, condividendole difatti anche con terze persone che possono reperirle attraverso tag di amici o condivisioni degli stessi.
Un’informazione che in molti ignorano, o vogliono ignorare, convinti di “preservare” i loro ricordi fotografici postandoli sul web rimanendo poi scioccati se terze persone, addirittura sconosciute, li utilizzano a proprio piacimento.
Nessuna violazione della privacy o di diritto alla segretezza.
Ad avvalorare tutti ciò anche una recente sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) che ha deciso di modificare le condizioni di separazione di una coppia basandosi su delle prove “social”.
In sostanza, l’ex marito è riuscito a dimostrare che il tenore di vita dell’ex compagna, che in quanto disoccupata usufruiva dell’assegno di mantenimento datole dall’uomo, non fosse cambiato dopo la separazione, anzi sarebbe addirittura migliorato.
La donna infatti, una volta single, avrebbe instaurato una relazione con un professionista abbastanza noto nel casertano, legame dimostrato da molti scatti che la stessa era solita pubblicare su facebook, gli stessi che l’avrebbero “tradita”.
Le vacanze e le feste documentate nelle immagini postate sono state la testimonianza di un elevato tenore di vita, un tenore che neanche da sposata avrebbe potuto concedersi.
A nulla è valsa la difesa effettuata dai legali della donna, i quali hanno rivendicato il diritto alla privacy violato dall’ex marito che si sarebbe appropriato indebitamente di tali foto scaricandole dal social network.
Tutto si è svolto nel modo più lecito, come motivato dai giudici:
“Sebbene l’accesso a questi contenuti (immagini, filmati e contenuti multimediali) sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza, che al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito da social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale , proprio n quanto già di per se destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi… Nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria“.
Una decisione che ha suscitato non poche polemiche sulla questione privacy sui social network che, secondo lo Sportello Dei Diritti, l’associazione che si batte per la tutela dei consumatori che ha trattato la questione sul proprio portale, andrebbe maggiormente approfondita e soprattutto tutelata attraverso regole ben definite.