Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.226/2001).
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ed i minori stranieri non accompagnati hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative. In particolare:
- provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA
- attivano percorsi di didattica individualizzata e personalizzata
- ricorrono a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegue, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.
(Decreto Legge n. 95/2012)
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