Quando la legge è strumento di tutela, mezzo di promozione sociale e di progresso civile, allora incarna e realizza il suo scopo primario: garantire uguaglianza e rispetto delle individualità, pur conservando e proteggendo ogni diversità.
Dinnanzi al riconoscimento di una realtà umana da tutelare e “curare” non necessariamente dovrebbe intervenire una legge. La legge, per sua natura, nasce come imposta regola di comportamento, alla sua violazione corrisponde già in teoria una “punizione” ed in questo senso la norma ha funzione deterrente.
Le situazioni “sensibili” dovrebbero, e dico dovrebbero, costantemente, spontaneamente e naturalmente essere tutelate dalla società e dalla collettività. In questo senso alcune leggi sembrano “scontate”, ma molte conquiste normative relative alle diverse abilità, latamente considerate, sono frutto di lunghi e difficili percorsi d’affermazione e riconoscimento.
La nostra società costantemente manifesta la difficoltà di accettare ed accogliere le diversità, tale difficoltà è un difetto cronico della cultura moderna. È per questo che una legge, legge di assoluto diritto, legge che appare scontata e dovuta, merita, invece, di essere festeggiata!
IL MONDO DELLA DISLESSIA FESTEGGIA L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUI DSA
Il 29 settembre è stata approvata dal Senato della Repubblica italiana la legge sulla Dislessia ed i Disturbi specifici dell’apprendimento.
Questa legge, ottenuta con fatica, è una vittoria civile!
Grazie alla nuova luce portata da tale norma sulla Dislessia ed i DSA qualche cosa d’importante cambia; il cambiamento non è di poco conto se non altro perché interessa ben 350mila bambini e giovani ragazzi dislessici in età scolare e complessivamente 1milione e mezzo di italiani affetti da DSA.
Il nodo centrale della legge, il cuore del cambiamento, sta nel fatto che la norma riconosce e definisce i disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico.
In questo modo dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia escono dalla emarginazione e dalla esemplificazione in cui cadevano sino ad ora, per essere, diversamente, considerati come patologie che affliggono bambini tanto intelligenti quanto i loro coetanei, ma “ostacolati” da una malattia che se debitamente affrontata non ne impedisce la crescita ed il successo scolastico.
Nell’ottica della promozione e del sostegno di tali bimbi e ragazzi, la legge pretende una debita formazione del corpo docente, l’utilizzo di una particolare e mirata didattica volta a potenziare e non a mortificare le diverse esigenze (gli studenti con DSA dovranno lavorare su compiti più brevi, essere protagonisti di verifiche orali piuttosto che scritte, dei loro elaborati andranno considerati prima i contenuti e poi la struttura ortografica). L’ausilio di strumenti di supporto, ivi comprese le tecnologie informatiche.
Una consapevole conoscenza dei disturbi aiuterà i docenti ad affrontarli, ma anche ad individuarli. Una pronta identificazione del problema è essenziale!
La legge esige, ancora, che la diagnosi sia assicurata dal servizio sanitario nazionale, le Regioni in cui ciò non sia possibile dovranno comunque farsi carico della stessa diagnosi consentendo alle famiglie di ottenerla presso strutture convenzionate.
Il presidente AID, Rosabianca Leo, ha dichiarato:
“Sono soddisfatta, anche come genitore, perché questa legge riconosce finalmente dopo tante battaglie l’esistenza della dislessia e di altri disturbi specifici di apprendimento stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico e didattico.
[…] Certo è che siamo solo all’inizio di un percorso che dovrà essere avviato con le scuole, soprattutto sul tema della formazione dei dirigenti scolastici e le strutture del Servizio sanitario nazionale. Il testo è certamente un salto di qualità rispetto al passato ma va migliorato sia sotto l’aspetto della valutazione sulla sua effettiva applicazione sia per esempio con l’inserimento di sanzioni per chi non rispetta la normativa. Siamo consapevoli, come Associazione, che le cose non si cambiano in poco tempo ma l’approvazione di oggi ci conferisce più forza per migliorare il testo e per tutelare meglio i diritti delle persone con disturbi di dislessia.“.
IL MONDO DELLA DISLESSIA FESTEGGIA L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUI DSA Firenze24/10 – A pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 170/2010 sulla dislessia e i disturbi specifici di apprendimento (DSA), approvata a fine settembre dal Senato, il mondo della dislessia già si riunisce per festeggiare ufficialmente la buona notizia.
A Firenze domenica 24 ottobre dalle ore 14,00 è infatti in programmazione il “DysLEX – Dislessia e creatività…sotto tutela”, iniziativa organizzata da alcuni tra i promotori e sostenitori dell’Appello al Senato che tra agosto e settembre aveva raccolto sul web più di 5000 firme in favore di una rapida risoluzione legislativa. All’evento aderiscono tutte le principali Associazioni nazionali che si occupano di dislessia: dall’AGIAD all’AID, dall’AIRIPA all’OSD sino a L’Acuilone e a vari Gruppi, Blog e Forum che popolano il web sul tema specifico. In abbinamento al Festival della Creatività, che si svolge in centro storico dal 21 al 24 ottobre, nel pomeriggio di domenica presso la sede sportiva in Via Giusti 23 si ritroveranno con musica, letture, commenti, giochi ed animazione non solo bambini/ragazzi dislessici e genitori da tutt’Italia ma anche insegnanti e tecnici che vogliono condividere questo momento di gioia tanto intensa quanto prolungata è stata l’attesa di una legge che è circolata in Parlamento per quasi 10 anni prima di approdare alla recente approvazione. Saranno presenti anche punti informativi e sportelli a cura delle Associazioni ed un’esposizione di libri e software specifici. Vi sarà anche l’opportunità di partecipare a brevi lezioni tenute dall’Anastasis sull’utilizzo degli strumenti informatici compensativi ma il momento centrale sarà certamente quello dedicato alla lettura dei diversi articoli di legge che si concluderà con un caloroso brindisi e con l’augurio che la scuola possa effettivamente porre in atto tutte le strategie atte a consentire ai 350.000 studenti dislessici ed intelligenti un percorso di apprendimento flessibile alle loro specifiche esigenze.
DysLex vuole essere innanzitutto un momento di incontro e di felice condivisione, dedicato in particolar modo a tutti i bambini e ragazzi dislessici che vedono oggi finalmente tutelato il loro diritto allo studio e con esso il loro modo di imparare e di essere.
Di essere anche…speciali e creativi, appunto.
L’evento ospita al proprio interno la mostra “Come vedono i daltonici”.
L’ingresso è libero, previa iscrizione su:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dF9fTlVlemJ5MXp2Y090QjdpM0kwRkE6MQ
Il programma è scaricabile online su:
http://www.box.net/shared/r3m82hpufo
ed è visibile anche su:
http://2010.festivaldellacreativita.it/content/dyslex-dislessia-e-creativit%C3%A0sotto-tutela
Per informazioni è disponibile la Segreteria Organizzativa:
Quid – laura@quidonline.it – 0444/512733
Legge 170/2010
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita’:
a) garantire il diritto all’istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e
promuovere lo sviluppo delle potenzialita’;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessita’ formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei
confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici
riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione
e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita’ di sviluppo delle capacita’ in
ambito sociale e professionale.
1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti
specialistici gia’ assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita’ di recupero
didattico mirato, presentano persistenti difficolta’, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle
famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i
casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli
regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attivita’
non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di
formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata
un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,
finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente
i segnali e la conseguente capacita’ di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari
a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita’
didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata,
con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano
conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche’
misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualita’ dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilita’ dell’esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all’universita’ nonche’ gli esami universitari.
. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili.
2. Le modalita’ di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti
interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per
le attivita’ di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, individua le modalita’ di formazione dei
docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e
didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonche’ le
forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto
previsto dall’articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui
DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede
nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche’ alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della
legge stessa.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1006):
Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre
2008.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24
settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3,
17 e 24 marzo 2009; l’8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.
Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il
15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e
Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato
in un testo unificato con l’atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed
altri) il 19 maggio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2459):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni
I, V, XI, XII e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno
2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio
2010; 1’11, 12 e 20 maggio 2010.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa,
il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e
Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed
approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28
settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.