Gironzolando per il web, tra blog e pagine di facebook, vi sarà certo capitato di imbattervi in un concorso denominato giveaway e magari, presi dalla curiosità, vi avrete anche partecipato.
Negli ultimi tempi però corre voce, sempre attraverso la rete, che alcuni di questi concorsi siano vietati in quanto illegali.
Ma procediamo con ordine.
Un giveaway altro non è che un concorso a premi usato dai blog, dai forum, dalle fanpage dei social network, etc., per pubblicizzarsi. Sfruttando la popolarità e la facile diffusione di questo sistema, grazie anche al fatto che si basa sulla condivisione del concorso stesso dal quale ne deriva una maggiore visibilità del suo ideatore, molte aziende e noti marchi, anche famosi, hanno deciso di “abbracciare” questo sistema.
Organizzare un giveaway è molto semplice, basta seguire alcune regole. Per prima cosa si decide il premio da mettere in palio e postarlo sul blog o pagina facebook o altri, correlato di un semplice regolamento (descrizione del premio, regole di partecipazione, tempi del concorso). A termini scaduti, la vincita sarà poi estratta a sorte tra i partecipanti attraverso uno dei vari siti che effettuano sorteggi random.
Perché vengono considerati fuorilegge?
Secondo quanto enunciato nel D.P.R. del 26 Ottobre 2001, emesso dal Presidente della Repubblica vigente in quegli anni, Carlo Azelio Ciampi e riportato “alla luce” negli ultimi giorni dal Ministero dello Sviluppo Economico Corrado Passera, i giveaway rientrano nella categoria dei concorsi a premio, in quanto l’assegnazione del premio finale è fornita attraverso un sistema random, come riporta il decreto:
“Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.”
Allora tutti i concorsi in rete sono illegali?
Non proprio, in quanto esistono alcune esclusioni riportate sempre nel decreto, che non considera concorsi a premio:
- i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche;
- le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive;
- le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati;
- le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore;
- le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni.
Se ne evince che, affinché un giveaway possa diventare legale e quindi non essere oggetto di sanzione (le multe al riguardo partono da un minimo di € 50mila ad un tetto massino di € 500mila), deve presentare queste caratteristiche:
- il valore del premio messo in palio non deve superare i 2,00 euro;
- i regali devono essere non monetari o, quantomeno, astratti come le opere letterarie e/o artistiche;
- l’assegnazione del premio deve avvenire senza un’estrazione random (casuale).