Tommaso è un bimbo di 3 anni, nato nel 2011 in Ucraina.
I suoi genitori vivono nel bresciano, ma oggi purtroppo Tommy non potrà più chiamare mamma e papà quei due signori che quel bimbo, forse l’avevano tanto cercato.
Lo dice la legge, perché la coppia quel bambino lo aveva avuto attraverso una maternità surrogata.
Entrambi 50enni, lei ha subito un’isterectomia, lui affetto da oligospermia, un bambino non avrebbero mai potuto concepirlo.
Tentano per tre volte l’adozione, e per tre volte gli viene negata.
Sarà stata la disperazione, sarà stato l’egoismo, ma questa coppia, dopo chissà quali pensieri, calvari, e una buona dose di determinazione, si è recata in Ucraina per cercare una madre in affitto che concepisse per loro questo bambino.
25mila euro e il bambino è bello che trovato.
Tornano in Italia, si recano all’anagrafe, ma immediatamente vengono scoperti e denunciati per frode anagrafica.
In Italia una pratica simile (fecondazione extracorporea) è illegale, in Ucraina la legge prevede che almeno il 50% del patrimonio genetico del bambino debba appartenere alla coppia.
Tommy non ha nessuna delle condizioni richieste dalla legge dei due stati.
La donna che si era resa disponibile a soddisfare il desiderio di maternità della coppia non ha neanche voluto comparire in nessun documento, per cui adesso Tommy è figlio di nessuno.
Dopo una serie di colpi a suon di avvocati e giudici il caso approda alla Corte di Cassazione, che proprio ieri emette la sua sentenza.
In precedenza la Procura generale della Cassazione, rappresentata da Francesca Cerioni, aveva chiesto la restituzione del bambino alla coppia bresciana, richiesta però non accolta.
Tommaso allora, figlio di nessuno, è stato dichiarato adottabile.
La sentenza parla chiaro: “l’ordinamento italiano, per il quale la madre è colei che partorisce, contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna”.
Sebbene il Consiglio d’Europa abbia consentito che i paesi membri legiferassero in autonomia in materia.
La sentenza prosegue giustificando tale decisione: a differenza dell’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, questa proibizione (di fecondazione extracorporea) è stata deliberata“ a presidio di beni giuridici fondamentali, quali la dignità umana, costituzionalmente tutelata, della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato”.
Fonte: Today.it