Il marchio CE che vediamo spesso sui prodotti acquistati indicano la conformità ad alcuni requisiti essenziali che l’Unione Europea ha imposto per la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti stessi.
Il contrassegno va applicato a determinate tipologie di articoli dal fabbricante stesso, che deve autocertificare la rispondenza di tali requisiti.
La norma della marcatura è stata introdotta nel 1993 con decisione 93/465/CEE del Consiglio per costituire un mercato unico Europeo.
L’apposizione di tale marchio è dunque prescritto per legge, ma in alcuni casi esso può essere escluso, a patto che i fabbricanti seguano in ogni caso la direttiva per la realizzazione del prodotto stesso, che deve essere appunto conforme.
Il simbolo CE significa dunque “Conformità Europea” e indica che il prodotto in questione è stato fabbricato seguendo determinati requisiti richiesti dalla direttiva, e non che esso è di origine europea, tantomeno contraddistingue la qualità dello stesso.
Gli stati europei sono così chiamati a provare la conformità dei prodotti, ma non possono limitare l’immissione sul mercato di merci marchiate CE.
Inoltre la marcatura non è obbligatoria per legge su tutte le merci.
Quando la direttiva è stata pensata, intendeva omologare la circolazione delle merci all’interno del mercato europeo, così da rimuovere ogni barriera alla circolazione dei prodotti, e allo stesso tempo qualificarne la fabbricazione.
Le norme indicano dunque solo le specifiche tecniche da seguire per la realizzazione di prodotti affinchè essi abbiano i requisiti per la circolazione nel mercato unico.
La Comunità europea ha anche emanato una norma precisa (vedi qui ) circa le caratteristiche che identificano il marchio CE, ovvero:
- Il marchio CE deve essere applicato dal fabbricante (o da un rappresentante autorizzato della comunità Europea) secondo il formato previsto per legge, in maniera leggibile e indelebile;
- Il marchio CE deve misurare almeno 5 mm, e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti
- Se le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano l´apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto stesso, essa dovrà essere apposta sulla confezione o sulla documentazione che accompagna la merce;
- L’ente certificato che ha valutato la merce deve essere identificato tramite il numero di identificazione e dovrà essere inserito nell’etichetta contenente il marchio CE
Detto ciò, bisogna sapere che purtroppo la certificazione di conformità europea è stata da tempo insidiata da un altro marchio, purtroppo legale, che da luogo a parecchi fraintendimenti, ovvero il marchio China Export.
Infatti in Italia e nel mondo ogni giorno vengono commercializzati un’infinità di merci, non conformi e non regolarizzate provenienti dalla Cina.
La differenza tra i due marchi è volutamente impercettibile: solo la distanza che corre tra le due lettere e la lineetta centrale della E che nel marchio cinese è leggermente più lunga (vedi le foto).
Per il resto i due marchi sono praticamente uguali.
Come difendersi da questo errore?
Purtroppo la legge non ha disposto il divieto di marchiare i prodotti provenienti dalla Cina, non esiste una vera e propria sanzione o proibizione, dunque questa situazione è lasciata alla libera interpretazione del cittadino che si trova a dover comprendere quale prodotto sia conforme e quale no.
Molti parlamentari durante questi oltre dieci anni hanno presentato delle interrogazioni in sede europea per arginare questa “clonazione” (interrogazione scritta di Luca Romagnoli –NI- al Consiglio, 19 dicembre 2005)
Ottenendo risposte che confermavano questa posizione.
Un unico metodo per contraddistinguere i due marchi sta nell’unire le lettere e verificare che esse formino un otto, in questo caso il marchio è originale, altrimenti siete in presenza di un prodotto cinese.
fonte: eur-lex.europa.eu