L’indennità di maternità concretamente consta nella corresponsione di una somma di danaro che viene versata alle lavoratrici assenti dal servizio a causa di gravidanza o puerperio. L’indennità ha funzione sostitutiva della retribuzione.
La previsione di una indennità per maternità e puerperio rientra nell’ampio complesso di disposizioni di favore per la famiglia, i genitori ed i minori.
La legge prevede, tra l’altro il divieto di licenziamento della mamma o della puerpera (per il periodo che decorre dal giorno del parto al compimento del primo anno del bambino, la donna non è licenziabile). Tale disposizione è stata estesa al padre ai sensi dell’art.13 della legge n°53\2000, massimizzando in questo modo la tutela delle giovani famiglie.
Inoltre per la neomamma, nello stesso periodo sopra indicato (1 anno dal parto), è previsto il diritto alla indennità di disoccupazione anche laddove sia la stessa lavoratrice a dimettersi. Questa previsione ha carattere eccezionale perché la indennità di disoccupazione normalmente spetta solo al lavoratore licenziato.
Ed in vero, anche questa previsione, nasce per difendere la maternità, infatti si prefigge di tutelare, seppure indirettamente, la lavoratrice dall’annoso fenomeno delle “dimissioni in bianco”, spesso fatte firmare prima della assunzione.
Tra le altre, corredano questo complesso di norme il congedo familiare, la malattia figlio e gli assegni familiari.
Questa breve panoramica ad altro non vuole servire se non a puntualizzare che la legge afferma con costanza e rigore il principio della centralità della famiglia considerata come la cellula elementare della società.
Del resto è chiaro a tutti che è in seno alle nostre famiglie che nascono e crescono le forze e le risorse del paese, gli uomini e le donne che lo faranno vivere e progredire: ovvero i nostri figli!
A chi spetta l’indennità di maternità? Godranno della prestazione:
- Tutte le lavoratrici dipendenti, ancorché apprendiste o soggette a contratti di formazione lavoro;
- Le collaboratrici familiari (purché abbiano versato almeno 1anno di contributi nei 2anni precedenti al periodo di assenza obbligatoria oppure almeno 6mesi di contributi nell’anno precedente);
- Le socie lavoratrici di cooperative di produzione e lavoro;
- Le lavoratrici agricole (purché abbiano effettuato almeno 15 giornate di lavoro nell’anno precedente al periodo di assenza obbligatoria);
- Le lavoratrici autonome (purché prima del periodo indennizzabile risultino iscritte negli elenchi di competenza: artigiani, commercianti, mezzadri e coloni, coltivatori diretti ed abbiano debitamente adempiuto agli obblighi contributivi);
- Le lavoratrici parasubordinate (purché vantino un minimo di tre contributi mensili nell’anno precedente al parto o nei 2 mesi anteriori allo stesso).
La legge obbliga la neomamma ad astenersi dal lavoro complessivamente per 5 mesi ed è in questi mesi che viene corrisposta l’indennità.
Di norma questo tempo si suddivide così: 2mesi prima del parto e 3mesi dopo la nascita.
Tuttavia, grazie alla Legge n°53\2000, la donna può scegliere di ripartire diversamente il suo periodo di astensione, ovvero potrà prolungare di un mese il suo lavoro prima dell’evento nascita per poi recuperare quel tempo per l’accudimento del piccolo nato. È questa la così detta astensione obbligatoria flessibile, aderendo ad essa la mamma lavora per l’intero ottavo mese e si astiene dal servizio per solo 1mese precedente al parto, ma per i 4mesi successivi alla nascita.
Il modello flessibile, però, non può sacrificare in nessun modo la salute della donna. È per questa che il proseguimento della attività lavorativa per il corso di tutto l’ottavo mese sarà ammesso solo a condizione che uno specialista certifichi che le condizioni di salute della donna le consentono di lavorare senza pregiudizio alcuno né per lei né per il nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si sommano di diritto a quelli spettanti dopo la nascita.
Considerando sempre che dopo il parto è ammesso un periodo di astensione obbligatoria che non può mai superare i 5mesi.
L’indennità per astensione obbligatoria si estende anche alle lavoratrici che abbiano adottato un bambino o lo accolgano in affidamento predittivo. Il bimbo no deve, tuttavia, avere superato il 6°anno di vita e l’astensione si estenderà per i tre mesi successivi al giorno dell’ingresso del piccolo nella famiglia.
La legge prevede che, per i mesi successivi al parto, l’indennità per astensione obbligatoria sia corrisposta al padre quando:
– la madre è morta o è gravemente malata;
– la madre ha abbandonato il figlio o non lo ha riconosciuto.
Ed in questi casi non conta che la madre non sia una lavoratrice.
La donna fruirà dell’indennità per astensione obbligatoria anche quando:
– il bimbo sia nato morto;
– il piccolo sia deceduto dopo il parto;
– la gravidanza si sia interrotta dopo il 180° giorno di gestazione, data dalla quale lo stesso aborto è considerato un parto a tutti gli effetti. Diversamente l’interruzione di gravidanza che abbia luogo prima di tale data è considerata aborto e non da diritto alla indennità di maternità. L’aborto, piuttosto, rientra nella malattia; alla lavoratrice verrà corrisposta una indennità per 30giorni in caso di interruzione della gravidanza dal terzo mese al 180° giorno di gestazione.