Le donne con figli minori condannate a pene detentive potranno scontare la pena, con i loro figli, in strutture non carcerarie fino a quando i bambini non avranno compiuto il sesto anno di età, se non nell’ipotesi in cui vi siano “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, nel qual caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (i c.d. ICAM).
È quanto dispone la Legge 62/2011 (recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.
In base alla vigente normativa (L. 354/1975), alle madri detenute, che non possono usufruire di percorsi alternativi alla detenzione, è concesso tenere con sé i figli solo fino all’età di tre anni.
Tra le novità introdotte dalla Legge 62/2011, quindi, ci sono l’innalzamento del limite di età dei figli (da 3 a 6 anni) e l’introduzione degli ICAM (istituti detentivi facenti capo all’amministrazione penitenziaria), un nuovo modello di detenzione femminile e istituti più a misura di bambino (senza sbarre, armi o divise, e simili ad asili nido).
Altra alternativa cautelare al carcere sono le Case famiglia Protette, strutture d’accoglienza equivalenti alla privata dimora, affidate ai servizi sociali e agli enti locali, dove le mamme prive di domicilio possono scontare la pena con i bambini fino ai 10 anni.
Attualmente, però, gli unici ICAM (Istituto a Custodia Attenuata Madri) esistenti in Italia sono solo due e l’obiettivo della legge – far uscire i bambini dal carcere – rischia di rimanere incompiuto.
Il primo ICAM è stato inaugurato a Milano nel dicembre 2006; il secondo, in via sperimentale, a Venezia, nello scorso luglio. Non esistono, invece, ancora Case famiglia protette. L’ostacolo alla loro realizzazione sarebbero gli oneri a carico degli enti locali, ai quali ha cercato di dare una soluzione il disegno di legge presentato a ottobre 2013 dalla senatrice Emma Fattorini, che introduce la possibilità di aiutare gli enti locali attraverso fondi statali già stanziati ma inutilizzati.
Va da sé che i due centri di Milano e di Venezia, da soli, non possono garantire spazio per tutti. Con l’applicazione della nuova legge, ne consegue che quei bambini usciti dal carcere e allontanati dalla madre al compimento del terzo anno di età potrebbero rientrare nella struttura perché ancora minori di sei anni.
Le norme previste dalla Legge 62/2011 saranno applicabili anche ai padri, nel caso in cui la madre “sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli”.
Secondo l’ultimo dato disponibile delle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia (30 giugno 2013), nelle carceri italiane erano detenute 51 madri, 23 donne in gravidanza ed erano presenti 52 bambini di età inferiore a 3 anni.
Un numero ancora e sempre troppo alto di bambini che crescono dietro le sbarre, scontando la pena per una colpa che non hanno commesso. Bambini reclusi senza esserlo.