È obbligatoria l’istruzione, non la scuola
L’educazione parentale (homeschooling) prevede la possibilità per i genitori (o per altre persone da essi scelte) di seguire in prima persona l’istruzione dei propri figli.
In Italia, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’istruzione parentale è consentita per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendono provvedere in proprio all’istruzione dei propri figli devono presentare apposita istanza – da rinnovare anno per anno – direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria o secondaria di primo grado statale più vicina, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali/economici per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio.
Sulla base di tale istanza, ed accertando la fondatezza delle dichiarazioni dei genitori, il dirigente scolastico autorizza o meno la richiesta (CM 96/12).
Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, gli alunni che usufruiscono dell’istruzione parentale sono soggetti al superamento di un esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
La CM 96/12 aggiunge: “Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione”.