L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 26 aprile 2020), che entra ufficialmente in vigore lunedì 4 maggio, introduce alcune importanti modifiche al precedente decreto, misure adottate al fine di contenere e gestire il contagio da Covid-19 che saranno applicate fino al 17 maggio 2020.
Per quanto riguarda gli spostamenti, sarà ora possibile far visita ai congiunti, spostarsi da una regione ad un’altra o rientrare presso il proprio domicilio, tutto giustificato attraverso l’ autocertificazione fase 2.
Modulo di autocertificazione fase 2: cosa cambia.
A livello strutturale, il modulo di autodichiarazione non ha subito importanti variazioni, oltre alla nuova autocertificazione fase 2 sarà infatti possibile utilizzare quella aggiornata al 26 marzo scorso (potete quindi ancora usare le copie stampate in queste ultime settimane). Restano invariate le modalità per scaricarlo e stamparlo:
- Il modulo deve essere stampato e compilato prima di uscire di casa (potete scaricare QUI quello nuovo);
- L’ autocertificazione serve a coloro che si allontanano da casa a piedi, in auto, con i mezzi pubblici o con qualunque altro mezzo;
- Chi dimentica il modulo a casa può ugualmente rilasciare una dichiarazione verbale agli agenti di polizia che effettuano i controlli;
- Chi non ha la stampante in casa può ricopiare a mano il modulo o, in alternativa, rilasciare dichiarazione verbale alle forze dell’ordine che effettuano i controlli;
- Non si può esibire il modulo di autocertificazione su smartphone perché deve essere controfirmato dagli agenti di polizia che effettuano i controlli.
Il vero cambiamento interessa la giustificazione dello spostamento che un soggetto può dichiarare sulla nuova autocertificazione fase 2. Come chiarito anche dalla circolare del Viminale del 2/5/2020, si potrà infatti indicare la visita ai congiunti come spostamento legato a “situazione di necessità”.
Se, ad esempio, dovete recarvi a far visita a vostra nonna per portarle la spesa o anche solo per un saluto, dandole così conforto, potete barrare la casella “situazione di necessità” e nella descrizione “A questo riguardo, dichiara che” riportare la dicitura “visita ad un congiunto” indicando il grado di parentela ma non i dati anagrafici di quest’ultimo, nel pieno rispetto della privacy.
Autocertificazione fase 2: spostamenti consentiti (lavoro e congiunti).
Nell’articolo 1, comma 1 lettera “a”, del DPCM del 26 aprile 2020 si legge:
“Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.
La circolare ministeriale ai prefetti sulle misure della fase 2 spiega che il succitato decreto considera necessari e quindi giustificabili gli “spostamenti per incontrare i congiunti” purché tale incontro si svolga seguendo le regole relative al distanziamento interpersonale, al divieto di assembramento e all’uso delle mascherine.
Ciò significa che, a differenza della fase di lockdown, dal 4 maggio sarà possibile far visita ai coniugi, ai partner conviventi, ai partner delle unioni civili, alle persone che sono legate da uno stabile legame affettivo nonché ai parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e agli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Sembrerebbe quindi chiaro, anche se qualcuno avanza ancora dei dubbi, che tra queste relazioni connotate da “duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” non rientrino gli amici mentre sono annoverati i fidanzati.
Quello che è certo è che tali incontri devono sempre essere dettati da una necessità, è fatto quindi assoluto divieto di assembramenti mentre vige l’invito a mantenere il distanziamento interpersonale. Non si potranno quindi organizzare party o feste, riunioni di famiglia o pranzi e cenoni con tutti i parenti, si potranno invece effettuare brevi visite nel pieno rispetto delle regole evitando baci e abbracci.
Legate a situazioni di stretta necessità anche le passeggiate che possono essere effettuate solo in caso di spostamento giustificato come andare a fare la spesa, andare in farmacia o recarsi a fare attività sportiva all’aperto.
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È inoltre consentito andare al cimitero per far visita ai defunti – evitando sempre assembramenti – e raggiungere le seconde case (solo se nella stessa Regione) sempre per situazioni di necessità (si per lavori di manutenzione o simili, no per soggiorni di vacanza).
Per quanto riguarda gli spostamenti per lavoro, oltre all’ autocertificazione fase 2, si potrà esibire anche “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili)”.
Attenzione: tutti gli spostamenti qui sopra elencati sono consentiti solo ed esclusivamente all’interno della Regione di residenza.
Autocertificazione fase 2: spostamenti da Regione a Regione.
Come si evince dalla lettura della restante parte dell’articolo 1, comma 1 lettera “a”, del DPCM del 26 aprile 2020, lo spostamento da una Regione ad un’altra è consentito solo ed esclusivamente per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, ossia per coloro che lavorano in una regione diversa da quella di residenza o per i malati che effettuano cure o necessitano di ricovero in altra regione.
Chi invece ha trascorso la fase di lockdown fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza, a partire dal 4 maggio potrà tornare a casa, anche se proveniente da una Regione diversa, ma non potrà più spostarsi se non per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
In poche parole, chi risiede in Toscana ma lavora in Lombardia potrà effettuare lo spostamento da una Regione ad un’altra e viceversa; al contrario chi abita in Toscana ma si trova in Piemonte ospite di amici (non è quindi considerata una situazione di stretta necessità) può far ritorno nella Regione di residenza ma non potrà più tornare nell’altra Regione.
In tutti i casi qui sopra indicati è necessario utilizzare l’ autocertificazione fase 2 che non può invece essere usata da coloro che sono obbligati a restare a casa, ossia, come indicato dall’articolo 1, comma 1 lettera “b” e “c”, del DPCM del 26 aprile 2020, i soggetti che:
- presentano sintomi da infezione respiratoria (tosse e raffreddore) e febbre superiore ai 37,5°C;
- sono sottoposti alla misura di quarantena;
- sono risultati positivi al virus.
Per tutti resta il divieto di ogni forma di assembramento nei luoghi pubblici e privati, l’obbligo di indossare la mascherina (non valido per i minori di 6 anni) e di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante l’attività sportiva o motoria e di almeno un metro per tutte le altre attività, soprattutto in questa seconda fase della pandemia.
Fonte: Governo – circolare Viminale – DPCM del 26/4/2020