Il bonus famiglie numerose 2016, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è una misura economica a sostegno del reddito dei nuclei familiari con 4 o più figli minori. Detto bonus è stato oggetto di una recente circolare INPS, la n. 70 del 29 aprile 2016, che chiarisce i dettagli pratici e operativi dell’agevolazione.
C’è un’ novità rispetto all’attuazione di detta misura fiscale: il bonus famiglie numerose 2016 sarà messo in pagamento a partire dal prossimo luglio.
- L’assegno di sostegno al reddito spetta ai nuclei familiari con quattro o più figli minorenni purché il reddito complessivo non superi il tetto massimo ISEE (tetto che andiamo subito a precisare).
- Le famiglie beneficiarie devono già percepire l’assegno familiare del Comune per i tre figli minori con riguardo all’anno 2015.
- E debbono presentare un ISEE non superiore a 8.500 € (è questo il tetto massimo ISEE per l’ottenimento del bonus famiglie numerose per il 2016).
ATTENZIONE: un’eccezione al computo del tetto massimo ISEE esiste e riguarda il caso in cui il genitore del quarto figlio minore non sia coniugato e non sia convivente, ma abbia riconosciuto il figlio.
L’esperto fiscalista vi spiegherà che comunemente l’indice ISEE di riferimento per la verifica del tetto massimo di 8.500 € attiene al terzo componente minorenne della famiglia. Nell’ipotesi appena descritta (ovvero quando il genitore del quarto figlio minore non sia coniugato e non sia convivente, ma abbia riconosciuto il figlio) il riferimento ISEE si sposta da terzo al quarto figlio e viene computato tenendo conto di quanto previsto per la dichiarazione ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Posto il tetto massimo ISEE, le famiglie beneficiarie del bonus famiglie numerose 2016 devono già percepire l’assegno familiare del Comune per i tre figli minori con riguardo all’anno 2015.
In questo senso la spettanza del bonus famiglie numerose 2016 è strettamente collegata alla richiesta di assegno per il terzo figlio, domanda che andava espletata entro il termine massimo del 31 Dicembre 2015. Questo lo abbiamo detto poc’anzi, qui lo ripetiamo per aggiungere un’altra informazione contenuta nella nuova circolare INPS:
ai fini del riconoscimento del bonus famiglie numerose non è necessario che gli aventi diritto presentino nuova ed apposita domanda. Il diritto all’agevolazione matura automaticamente e per il fatto stesso di aver presentato richiesta e ottenuto l’assegno del Comune per i tre figli minori relativamente all’anno 2015.
E’ a carico dei comuni di competenza l’inserimento entro la data ultima del 31 maggio 2016 delle richieste di pagamento.
Cosa succede se il quarto figlio è nato tra la data di presentazione della domanda per l’assegno comunale dei tre figli minori e la statuizione del bonus famiglie numerose 2016? Ovvero cosa accade se l’eventuale quarto figlio è nato nel corso del 2015?
Anche in questo caso non sarà necessario ripresentare la domanda, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si farà carico di incrociare i dati a sua disposizione (la dichiarazione già effettuata in precedenza per i tre figli e la Dichiarazione Sostitutiva Unica) per verificare l’idoneità a concorrere al vantaggio fiscale.
L’importo del bonus famiglie numerose 2016 erogato per il quarto figlio è pari a 500 euro al mese per 13 mensilità.
Se il requisito della presenza del quarto figlio minore non sussiste per tutto il 2015, ovvero interviene in corso d’anno (per esempio nascita del 4° figlio nel corso del 2015, dopo la domanda di assegno per il terzo figlio), i 500 € mensili spettanti alla famiglia saranno assegnati in proporzione ai mesi e alle frazioni di mese in cui il nucleo familiare ha effettivamente contato sulla presenza del 4° figlio minore.
Facciamo un esempio pratico: se il 4° figlio è venuto alla luce il 15 Luglio 2015, il bonus per le famiglie numerose spetterà solo dal momento della nascita in poi.